Ordinanza migranti | Regione Siciliana chiede audizione al Tar, il Tribunale: “Richiesta inviata a indirizzo sbagliato”

disegno di legge; circolare; ordinanza musumeci; covid-19;

La Regione Siciliana ha formalmente presentato la richiesta di audizione davanti al Tar Palermo a seguito della decisione del governo centrale di impugnare l’ordinanza del presidente isolano, Nello Musumeci, che disponeva la chiusura dei centri siculi per migranti. La misura è stata sospesa cautelativamente ma non accennano ad arrestarsi le polemiche.

L’ufficio stampa della Giustizia amministrativa, infatti, tramite una nota discute delle affermazioni del governatore che “ha più volte dichiarato che il Tar Palermo ha deciso ‘senza neppure ascoltare la Regione’, accuse rincarate nel corso della trasmissione condotta da Nicola Porro, Quarta Repubblica del 31 agosto, in cui ha affermato ‘il Tar non ci ha voluti ascoltare… è normale che questo possa avvenire all’interno di una strategia… L’audizione delle parti nel giudizio cautelare monocratico non è obbligatoria. La richiesta audizione è stata sì formalmente presentata, ma ad un indirizzo telematico errato, non idoneo alla ricezione degli atti processuali, e comunque tardivamente, sicché, per fatto imputabile alla stessa Regione Siciliana, tale richiesta non è stata tempestivamente acquisita nel fascicolo processuale”.

Non tarda ad arrivare la replica della Regione Siciliana. “Il decidente – dicono fonti regionali – ha ritenuto di pronunciarsi inaudita altera parte, scelta che il rito consente ma che in situazioni come questa avrebbe meritato, a nostro avviso, ben altra sensibilità. Come i fatti di questi giorni stanno inequivocabilmente dimostrando. Il codice del processo amministrativo prevede che per il decreto monocratico il presidente del Tribunale possa sentire le parti, anche informalmente. Nel caso del ricorso notificato alla Regione l’avvocato generale ha dapprima chiamato il presidente del Tar, che gli ha riferito di non essere a Palermo, e poi ha inoltrato una pec all’indirizzo pubblicato nel sito della Giustizia amministrativa, quando si è appreso che il procedimento sarebbe stato deciso dalla presidente di quella sezione. Non si comprende la ragione per cui si faccia riferimento, nel comunicato diffuso, a una specifica casella di posta elettronica per la ricezione degli atti non trattandosi di un procedimento cui il codice del processo amministrativo riconosce formalità, soprattutto se la decisione deve avvenire in poche ore”.

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